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Studio Carrara
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Bonus edilizi: possibili due ulteriori cessioni dopo la prima
2 Marzo 2022

Bonus edilizi: possibili due ulteriori cessioni dopo la prima

Dal 26 febbraio 2022 è in vigore il DL 25 febbraio 2022 n. 13 recante misure di contrasto alle frodi nel settore dei bonus edilizi e di altri crediti di imposta, oltre che l’inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per i tecnici che rilasciano false attestazioni e l’introduzione della pre-condizione dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro per poter beneficiare di alcuni bonus edilizi.

Viene abrogata la disciplina ante DL 4/2022 che consentiva cessioni senza limiti dei bonus edilizi a favore di qualsiasi cessionario, ma consentendo per lo meno, dopo la prima cessione “verso chiunque”, da parte del beneficiario, o, previo sconto in fattura, del fornitore, ulteriori due cessioni, le quali possono però avvenire esclusivamente a favore dei “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione).

Viene inoltre inserito un nuovo comma che dispone la “targatura informatica” dei crediti di imposta, per consentire ai cessionari di poterne conoscere l’origine con conseguente impossibilità di procedere a cessioni parziali. Questa novità troverà applicazione solo ai crediti di importi che sorgeranno nei cassetti fiscali a fronte di opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.